Adunanza plenaria – Prof abilitati all’estero verso il sì alla cattedra

Adunanza plenaria – Prof abilitati all’estero verso il sì alla cattedra

Si chiude definitivamente il contenzioso sui corsi di abilitazione per i docenti conseguiti all’estero. Il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, ha emesso cinque sentenze. La prima pubblicata il 28 dicembre per i corsi effettuati in Bulgaria. Le altre, di ieri, per gli aspiranti docenti che hanno svolto il percorso in Romania per l’abilitazione all’insegnamento ed al sostegno. Una partita complessa che in realtà si trascina da anni e che ha visto altri Paesi dell’Ue coinvolti, primi fra tutti la Spagna. Corsi effettuati all’estero, equivalenti al Tfa (Tirocinio formativo attivo) che hanno spaccato il mondo dei docenti sulla validità del percorso.

I NUMERI
La platea che interessa le due sentenze è ampia. Per la Bulgaria sono sul territorio nazionale 4mila persone delle quali almeno 3mila sono campane. Diversi i numeri della Romania: 10mila in tutta Italia, di questi poco più di 4mila sono campani. L’Adunanza plenaria ha messo fine ad una annosa vicenda andata avanti a colpi di ricorsi e controricorsi davanti al Tar e al Consiglio di Stato. L’ultima ordinanza è della VII sezione del Consiglio di Stato, numero 4807 dello scorso 19 giugno che demanda all’Adunanza plenaria ‘la questione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e in particolare se ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’Ue presso un altro Paese membro dell’Ue, soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ricevuta’.

BULGARIA
C’è una differenza sostanziale nel sistema di accesso alla professione docente tra Bulgaria e Romania. In Bulgaria, l’accesso alla professione docente è regolamentata, e il corso di abilitazione frequentato dagli aspiranti docenti italiani, non è riconosciuto come titolo di accesso, perchè – come si legge nella sentenza – ‘secondo quanto attestato dall’autorità bulgara, la formazione ivi ricevuta da ciascun appellante non consente l’accesso alla “professione regolamentata” di insegnante per la quale è invece necessaria la frequenza di un corso di studi di livello universitario’ (in Bulgaria). Ciononostante, però, secondo la normativa europea vigente, ciascun Stato membro ha il dovere di valutare i percorsi formativi maturati all’estero. da qui la richiesta di consentire a chi ha effettuato il corso di abilitazione in Bulgaria l’accesso alla professione regolamentata di docente previa valutazione del titolo di studio e del percorso formativo per consentire l’accesso alle misure alternative per chiudere definitivamente il percorso, che possono essere o 300 ore di tirocinio o l’esame finale.

ROMANIA
La situazione è completamente diversa. Chi ha frequentato i corsi in Romania può fare il docente anche se si è laureato in Italia. Ma allo stesso tempo il percorso formativo non viene riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione. Ed è proprio su questo che è intervenuto il Consiglio di Stato nell’Adunanza plenaria che per la Romania ha rigettato il ricorso del Miur dando ragione, dunque, all’esercito di ricorrenti rappresentati dal legale Guido Marone: “La decisione dell’Adunanza plenaria – spiega Marone – risolve definitivamente l’annosa vicenda del riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in Romani e Bulgaria, accogliendo completamente la tesi che noi sosteniamo da tempo sulla validità di questi titoli in Italia. A questo punto ci attendiamo cche il Ministero agisca con urgenza, ed avvii da subito il riconoscimento dei titoli esteri, considerato che questi docenti, che hanno già sostenuto spese esose per la difesa in continui giudizi cui l’amministrazione li ha costretti, hanno subito anche notevoli danni economici ed alla carriera, di cui qualcuno pur potrà rispondere. Basti pensare che a molti docenti è stato impedito la partecipazione ai concorsi per abilitati, o, in ultimo, negato il diritto ad ottenere incarichi di supplenza. Mi auguro, quindi, che il Ministero non aggravila sua posizione, e riconosca tutti i diritti dei docenti abilitati all’insegnamento con titolo estero“.

IL NODO TFA
Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, non ha ancora emanato il decreto che autorizza l’VIII ciclo del Tfa da svolgere presso gli Atenei anche in convenzione tra loro, i posti sono limitati per accedere occorre superare una prova preselettiva (60 quesiti), oltre poi effettuare uno scritto e un orale al termine del periodo di formazione. Un meccanismo che ha lasciato centinaia e centinaia di docenti fuori dal percorso di abilitazione. E che ha costretto la migrazione all’estero degli aspiranti prof. abilitati, sì, ma fino ad oggi non dal Ministero che grazie alla sentenza (inaspettata) ora dovrà trovare una soluzione.

Da ilmattino.it – 30 Dicembre 2022

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